Trasformazione della vasca in doccia: agevolazioni fiscali

 

Agevolazioni fiscali per interventi di trasformazione della vasca in doccia

 

In questa sezione si riassumo le principali "agevolazioni fiscali" delle quali è possibile godere per gli interventi di trasformazione della vasca in doccia.

 

A tal proposito si consiglia la lettura delle guide fiscali scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate quali ad esempio: "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" e "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", nonché della legge 13/1989 inerente le "disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche".

 

Si consiglia comunque di informarsi direttamente presso l'Agenzia delle entrate e il proprio Comune di Residenza per ricevere le specifiche indicazioni in merito.

    

Detrazione Irpef del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche svolti entro il 31/12/2016

Gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche consentono di usufruire di una detrazione IRPEF per una quota pari al 50% delle spese sostenute per questo fine.

 

Beneficiari

 

I beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che siano possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), inquilino e comodatario, futuri acquirenti di un immobile (con compromesso di vendita regolarmente registrato), ecc.

 

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori (v. più avanti).

 

Limite massimo di spesa

 

I contribuenti potranno far valere la detrazione su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ripartendola in dieci rate annuali. Il beneficio spetta per ogni immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di recupero edilizio e per ogni singolo intervento. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. L'importo detraibile, quindi, è al massimo di 48.000 euro, pari al 50% del limite massimo di spesa, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.

 

Adempimenti

 

Cambia con il Decreto Sviluppo la procedura per accedere alle detrazioni fiscali del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia, difatti il DL 70/2011 introduce un nuovo iter, che dovrà essere completato da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con la vecchia modalità prima dell'inizio dei lavori era necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello al Centro Operativo di Pescara. Con l'entrata in vigore il 14 maggio 2011 del Decreto Sviluppo 70/2011, chi intende avvalersi della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione, non ha più l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e tutti i dati necessari saranno indicati nella dichiarazione dei redditi. Con l'entrata in vigore del decreto sviluppo, i dati catastali che identificano l'immobile oggetto degli interventi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, cioè l'atto con cui si costituisce il diritto sull'immobile.

 

Gli altri documenti necessari per la realizzazione delle ristrutturazioni agevolate secondo la nuova procedura saranno indicati in seguito con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

 

Pagamenti

 

Per fruire della detrazione, inoltre, è condizione necessaria che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti: la causale del versamento, il riferimento alla legge 449/1997, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati all'agevolazione, nonché la ripartizione della spesa. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

 

Si ricorda che per ottenere la detrazione ai fini IRPEF, è necessario conservare ed esibire a richiesta la documentazione prevista (fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ricevuta del bonifico).

 

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge n. 13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989

   

La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

 

Informazioni per accedere a tali benefici.

 

Chi ne ha diritto

 

Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:

 

Nell'assegnazione dei contributi, la precedenza viene riservata ai disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

 

Come presentare la domanda

 

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.

 

Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di Marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell'anno in corso. Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno successivo al 1° di Marzo e, solo se approvate dal Comune, l'interessato può eseguire l'intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell'anno successivo.

 

Cosa deve essere allegato alla domanda

 

Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:

  1. l'istanza contenente la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico nè la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista;
  2. il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro, ecc.);
  3. l'autocertificazione in cui specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni;
  4. la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi.
      

Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.

 

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

 

Quale contributo

 

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.

 

L'entità del contributo è così fissata:

 

L'erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l'esecuzione dell'opera e sulla base delle fatture quietanzate.

  

 

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